Art. 65. (Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali) Qualora, nel corso dell'accertamento sorga contestazione circa la qualificazione, il valore o l'origine della merce dichiarata ovvero circa il regime di tara od il trattamento degli imballaggi, il proprietario puo' chiedere che si proceda a visita di controllo a norma dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il risultato, puo' chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno dei quali da lui scelto fra quelli compresi nelle liste approvate dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e l'altro designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche se concorde, non e' tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle due parti e' tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al perito designato dalla dogana la spesa e' liquidata in base alla tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze. Su richiesta della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato ed a spese della medesima puo' essere designato da ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti. Sulla contestazione decide, con provvedimento motivato, il capo della dogana; la decisione deve essere subito notificata all'interessato. Se il proprietario della merce non intende accettare la decisione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere che si proceda alla redazione di apposito verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo fissato dalla dogana, e' sottoscritto da entrambe le parti; uno degli esemplari e' consegnato all'operatore interessato. Se questi per qualsiasi motivo non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica. Qualora per la risoluzione della insorta contestazione lo operatore non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene redatto nel momento stesso in cui la contestazione e' sorta. Contemporaneamente alla redazione del verbale e sempreche' non si sia gia' provveduto in precedenza in applicazione del primo comma dell'art. 61, si procede al prelevamento dei campioni con l'osservanza delle modalita' indicate nell'articolo medesimo; ove non sia possibile, attesa la qualita' della merce, prelevare i campioni, si supplisce con disegni, con fotografie o con una dettagliata descrizione fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da esse a cio' delegati. Dopo la redazione del verbale puo' essere autorizzato il rilascio della merce con l'osservanza della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 61; in tal caso, la cauzione e' commisurata alla differenza fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.