Art. 65.
    (Risoluzione delle contestazioni presso gli uffici doganali)

  Qualora,  nel  corso dell'accertamento sorga contestazione circa la
qualificazione,  il  valore o l'origine della merce dichiarata ovvero
circa  il  regime  di  tara  od  il  trattamento degli imballaggi, il
proprietario  puo'  chiedere  che  si proceda a visita di controllo a
norma  dell'art. 63. Ove non richieda tale visita o non ne accetti il
risultato, puo' chiedere che sia sentito il parere di due periti, uno
dei  quali  da  lui  scelto fra quelli compresi nelle liste approvate
dalla  camera  di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, e
l'altro  designato dal capo della dogana. Il parere dei periti, anche
se concorde, non e' tuttavia vincolante per la dogana. Ciascuna delle
due  parti  e'  tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito; al
perito  designato  dalla  dogana  la  spesa e' liquidata in base alla
tariffa  delle  spese  di  perizia,  approvata  dal  Ministro  per le
finanze.
  Su  richiesta  della camera di commercio, industria, agricoltura ed
artigianato  ed  a  spese  della  medesima  puo'  essere designato da
ciascuna delle due parti un numero maggiore di periti.
  Sulla  contestazione  decide,  con  provvedimento motivato, il capo
della   dogana;   la   decisione   deve   essere   subito  notificata
all'interessato.
  Se  il proprietario della merce non intende accettare la decisione,
nel  termine  perentorio di dieci giorni dalla notifica deve chiedere
che si proceda alla redazione di apposito verbale.
  Il  verbale, redatto in duplice esemplare entro un termine all'uopo
fissato dalla dogana, e' sottoscritto da entrambe le parti; uno degli
esemplari  e'  consegnato  all'operatore  interessato.  Se questi per
qualsiasi  motivo  non sottoscrive il verbale, si fa menzione di tale
circostanza nel verbale stesso e si procede alla relativa notifica.
  Qualora per la risoluzione della insorta contestazione lo operatore
non ne richieda il deferimento all'esame dei periti, il verbale viene
redatto nel momento stesso in cui la contestazione e' sorta.
  Contemporaneamente  alla  redazione del verbale e sempreche' non si
sia  gia'  provveduto  in  precedenza in applicazione del primo comma
dell'art.   61,   si   procede   al  prelevamento  dei  campioni  con
l'osservanza delle modalita' indicate nell'articolo medesimo; ove non
sia  possibile, attesa la qualita' della merce, prelevare i campioni,
si  supplisce  con  disegni,  con  fotografie  o  con una dettagliata
descrizione  fatta d'accordo fra le due parti ovvero da due periti da
esse a cio' delegati.
  Dopo  la  redazione del verbale puo' essere autorizzato il rilascio
della  merce  con  l'osservanza  della disposizione di cui al secondo
comma  dell'art.  61;  in  tal  caso, la cauzione e' commisurata alla
differenza  fra i diritti che sarebbero dovuti secondo l'accertamento
della dogana e quelli calcolati in base alla dichiarazione.