Art. 66. 
(Procedimento amministrativo di  prima  istanza  per  la  risoluzione
                         delle controversie) 
 
  Entro trenta giorni dalla sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al
precedente articolo, a pena di decadenza, l'operatore  puo'  chiedere
al capo del compartimento doganale  di  provvedere  alla  risoluzione
della controversia. A tal fine deve presentare apposita istanza  alla
competente dogana, producendo i documenti ed  indicando  i  mezzi  di
prova ritenuti utili. 
  L'istanza, unitamente al  verbale,  alle  eventuali  relazioni  dei
periti di cui al primo comma del precedente articolo ed alle  proprie
controdeduzioni, e' trasmessa dalla dogana entro i  successivi  dieci
giorni  al  capo  del  compartimento  doganale,  che   decide   sulla
controversia con provvedimento motivato dopo aver sentito il collegio
consultivo compartimentale dei periti doganali, costituito in ciascun
compartimento  doganale   a   norma   dell'art.   67.   Copia   delle
controdeduzioni   della   dogana   deve   essere   fatta    pervenire
all'operatore interessato. 
  Decorso inutilmente il termine indicato nel primo comma, si intende
accettata  la  pretesa  della  dogana,  la  quale  procede  ai  sensi
dell'art. 61, ultimo comma.