Art. 67. 
      (Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali) 
 
  Il collegio  consultivo  compartimentale  dei  periti  doganali  si
compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due  membri
supplenti e di un segretario. 
  Il presidente ed i membri effettivi e  supplenti  sono  scelti  fra
esperti   particolarmente   qualificati   in   materia   doganale   e
merceologica residenti nel compartimento, con  esclusione  di  coloro
che  prestano  servizio  nell'amministrazione  finanziaria  e   degli
spedizionieri  doganali.  Esplica  le  funzioni  di   segretario   un
funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad
ispettore. 
  I componenti del collegio sono nominati con  decreto  del  Ministro
per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di  un
membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di
commercio,  industria,  artigianato  ed  agricoltura   comprese   nel
territorio nel compartimento. 
  Ciascun collegio e' costituito per quattro anni;  alla  scadenza  i
componenti possono essere confermati. 
  Ove se ne ravvisi la necessita', puo'  essere  nominato  un  numero
maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo  da  consentire  la
suddivisione del collegio in due o piu' sezioni, ciascuna composta di
quattro membri effettivi e due supplenti. 
  Le sezioni possono essere presiedute da vice  presidenti  designati
dal presidente fra i  membri  effettivi  delle  sezioni  stesse;  per
ciascuna sezione oltre la prima e' nominato un segretario aggiunto.