Art. 67. (Collegi consultivi compartimentali dei periti doganali) Il collegio consultivo compartimentale dei periti doganali si compone di un presidente, di quattro membri effettivi, di due membri supplenti e di un segretario. Il presidente ed i membri effettivi e supplenti sono scelti fra esperti particolarmente qualificati in materia doganale e merceologica residenti nel compartimento, con esclusione di coloro che prestano servizio nell'amministrazione finanziaria e degli spedizionieri doganali. Esplica le funzioni di segretario un funzionario del compartimento doganale, di qualifica non inferiore ad ispettore. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; la scelta di almeno tre dei membri effettivi e di un membro supplente deve essere fatta su terne designate dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprese nel territorio nel compartimento. Ciascun collegio e' costituito per quattro anni; alla scadenza i componenti possono essere confermati. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' essere nominato un numero maggiore di membri effettivi e supplenti, in modo da consentire la suddivisione del collegio in due o piu' sezioni, ciascuna composta di quattro membri effettivi e due supplenti. Le sezioni possono essere presiedute da vice presidenti designati dal presidente fra i membri effettivi delle sezioni stesse; per ciascuna sezione oltre la prima e' nominato un segretario aggiunto.