Art. 68.
(Procedimento amministrativo di seconda istanza per la risoluzione di
                            controversie)

  La decisione del capo del compartimento doganale deve essere emessa
nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione della formale
istanza   di   cui  all'art.  66  e  deve  essere  subito  notificata
all'interessato dalla competente dogana.
  Avverso la decisione del capo del compartimento doganale e' ammesso
ricorso al Ministro per le finanze; il ricorso deve essere presentato
alla  dogana  competente,  a pena di decadenza, entro quaranta giorni
dalla notifica della decisione medesima.
  Il  ricorso  di  cui  al secondo comma, unitamente a tutti gli atti
della  controversia,  e'  dalla  dogana  trasmesso al Ministero delle
finanze.  Il  Ministro  decide  con  provvedimento motivato dopo aver
sentito   il   collegio  consultivo  centrale  dei  periti  doganali,
costituito a norma del successivo articolo.
  Decorso  inutilmente  il  termine  indicato  nel  secondo comma, si
intende  accettata  la  decisione  di  prima  istanza. In tal caso la
dogana procede ai sensi dell'art. 61, ultimo comma.