Art. 69. (Collegio consultivo centrale dei periti doganali) Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si compone di un presidente, di diciotto membri effettivi, di quattro membri supplenti, di un segretario e di un segretario aggiunto. Il presidente e' scelto fra i docenti universitari di materie tecnico-scientifiche. I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue: a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le finanze ed uno dal Ministro per il commercio con lo estero, non appartenenti alle rispettive amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnico-merceologica in materia industriale, agricola e commerciale; b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa competenza in materia industriale, agricola e commerciale che saranno proposte al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere, di commercio, industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal Ministro stesso; c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio con l'estero, due dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste fra funzionari dei Ministeri stessi di qualifica non inferiore a dirigente superiore. Esplicano le funzioni di segretario e di segretario aggiunto funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata. Il collegio e' articolato su due sezioni di un numero uguale di membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice presidente. Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli puo' assumere la presidenza di qualunque sezione e puo' altresi' stabilire che gli affari piu' importanti vengano deferiti all'esame delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza. I componenti del collegio consultivo centrale sono nominati con decreto del Ministro per le finanze. Il collegio e' costituito per tre anni; alla scadenza del triennio i componenti possono essere confermati. La qualita' di presidente o membro del collegio consultivo centrale non e' compatibile con quella di presidente o membro di un collegio consultivo compartimentale dei periti doganali.