Art. 69. 
         (Collegio consultivo centrale dei periti doganali) 
 
  Il collegio consultivo centrale dei periti doganali si  compone  di
un presidente,  di  diciotto  membri  effettivi,  di  quattro  membri
supplenti,  di  un  segretario  e  di  un  segretario  aggiunto.   Il
presidente  e'  scelto  fra  i  docenti   universitari   di   materie
tecnico-scientifiche. 
  I membri effettivi e supplenti sono ripartiti come segue: 
    a) tre membri effettivi, dei quali due scelti dal Ministro per le
finanze ed uno dal Ministro per  il  commercio  con  lo  estero,  non
appartenenti alle rispettive amministrazioni,  che  abbiano  speciale
competenza tecnico-merceologica in materia  industriale,  agricola  e
commerciale; 
    b) nove membri effettivi e quattro supplenti scelti dal  Ministro
per il commercio con l'estero, di concerto  con  i  Ministri  per  le
finanze,  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato  e   per
l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi diversa  competenza
in materia industriale, agricola e commerciale che  saranno  proposte
al detto Ministro, due per ciascuna, da tredici camere, di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato designate per ogni triennio dal
Ministro stesso; 
    c) sei membri effettivi designati due dal Ministero del commercio
con l'estero, due  dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e due dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste
fra funzionari dei Ministeri stessi  di  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore. 
  Esplicano le  funzioni  di  segretario  e  di  segretario  aggiunto
funzionari del Ministero delle finanze di qualifica non  inferiore  a
direttore di sezione od equiparata. 
  Il collegio e' articolato su due sezioni di  un  numero  uguale  di
membri, ciascuna delle quali elegge nel suo seno un vice  presidente.
Il presidente provvede all'assegnazione dei membri alle sezioni; egli
puo' assumere la presidenza di  qualunque  sezione  e  puo'  altresi'
stabilire che gli affari piu' importanti vengano  deferiti  all'esame
delle due sezioni in seduta congiunta sotto la sua presidenza. 
  I componenti del collegio consultivo  centrale  sono  nominati  con
decreto del Ministro per le finanze. Il collegio  e'  costituito  per
tre anni; alla scadenza del  triennio  i  componenti  possono  essere
confermati. 
  La qualita' di presidente o membro del collegio consultivo centrale
non e' compatibile con quella di presidente o membro di  un  collegio
consultivo compartimentale dei periti doganali.