Art. 7. (Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione) Ciascuna dogana puo' avere alle proprie dipendenze una o piu' "sezioni", nonche' uno o piu' "posti doganali" e "posti di osservazioni", funzionanti come sezioni. Le sezioni doganali devono essere ubicate nell'ambito del territorio della provincia nel quale trovasi la sede della dogana medesima. Tuttavia, le sezioni funzionanti in prossimita' dei transiti di confine ovvero presso stabilimenti o depositi possono essere ubicate anche fuori del territorio predetto. Possono essere istituite, anche fuori del territorio della provincia, sezioni doganali destinate a funzionare soltanto in determinati giorni della settimana o del mese ovvero in determinati periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni compete il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia. I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea doganale, nelle localita' dove l'esiguita' del traffico non giustifica l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione possono essere istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci, qualora la dogana sia situata in luoghi distanti da detta linea.