Art. 7. 
     (Sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione) 
 
  Ciascuna dogana puo' avere  alle  proprie  dipendenze  una  o  piu'
"sezioni",  nonche'  uno  o  piu'  "posti  doganali"  e   "posti   di
osservazioni", funzionanti come sezioni. 
  Le  sezioni  doganali  devono  essere   ubicate   nell'ambito   del
territorio della provincia nel quale trovasi  la  sede  della  dogana
medesima.  Tuttavia,  le  sezioni  funzionanti  in  prossimita'   dei
transiti di confine ovvero presso  stabilimenti  o  depositi  possono
essere ubicate anche fuori del territorio predetto. 
  Possono  essere  istituite,  anche  fuori  del   territorio   della
provincia,  sezioni  doganali  destinate  a  funzionare  soltanto  in
determinati giorni della settimana o del mese ovvero  in  determinati
periodi dell'anno. Al personale assegnato a tali sezioni  compete  il
trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia. 
  I posti doganali possono essere istituiti lungo la linea  doganale,
nelle  localita'  dove  l'esiguita'  del  traffico   non   giustifica
l'istituzione di una dogana. I posti di osservazione  possono  essere
istituiti lungo la linea doganale per vigilare ed accertare l'entrata
e l'uscita delle merci, qualora  la  dogana  sia  situata  in  luoghi
distanti da detta linea.