Art. 70.
                      (Decisioni del Ministro)

  La  decisione  del  Ministro  per le finanze deve essere emessa nel
termine  di  sei  mesi dalla data di presentazione del ricorso di cui
all'art.   68   secondo   comma   e  deve  essere  subito  notificata
all'interessato per il tramite della competente dogana.
  Con  la  decisione del Ministro l'accertamento si intende definito.
Entro  dieci  giorni  dalla  notifica  la  dogana  procede  ai  sensi
dell'art. 61, ultimo comma.