Art. 71. (Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi) Per la validita' delle riunioni dei collegi consultivi compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative sezioni, e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi membri, compreso nel computo il presidente. I pareri sono adottati col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorita' chiamata a decidere la controversia; tuttavia, nel caso che la decisione sia difforme dal parere, l'autorita' stessa deve precisare nel proprio provvedimento i motivi del dissenso. In ogni caso la decisione va notificata all'operatore corredata dal parere del collegio. Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario della merce possono presentare memorie aggiuntive e documenti, di cui la controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere sentiti dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della merce puo' farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale o da altro professionista. Prima della emissione del parere da parte del collegio, l'operatore ed i funzionari dell'amministrazione che siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi. Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per ciascuna seduta, il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali, nonche' il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre sedi. Ai fini del trattamento di missione o del rimborso delle spese di viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello Stato sono equiparati ai dipendenti civili dello Stato che rivestono la qualifica di dirigente superiore.