Art. 71. 
       (Disposizioni sul funzionamento dei collegi consultivi) 
 
  Per  la   validita'   delle   riunioni   dei   collegi   consultivi
compartimentali e di quello centrale, ovvero delle relative  sezioni,
e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta  dei  rispettivi
membri, compreso nel computo il presidente. 
  I pareri sono adottati col voto favorevole  della  maggioranza  dei
presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 
  I pareri dei collegi non sono vincolanti per l'autorita' chiamata a
decidere la controversia; tuttavia, nel caso  che  la  decisione  sia
difforme dal parere, l'autorita' stessa deve  precisare  nel  proprio
provvedimento i motivi del dissenso. In ogni  caso  la  decisione  va
notificata all'operatore corredata dal parere del collegio. 
  Sia l'Amministrazione finanziaria sia il proprietario  della  merce
possono  presentare  memorie  aggiuntive  e  documenti,  di  cui   la
controparte ha diritto di prendere visione, e possono essere  sentiti
dai collegi per chiarimenti; in tal caso il proprietario della  merce
puo' farsi assistere o rappresentare da uno spedizioniere doganale  o
da altro professionista. Prima della emissione del  parere  da  parte
del collegio, l'operatore ed i  funzionari  dell'amministrazione  che
siano stati invitati a presenziare alla discussione devono ritirarsi. 
  Ai componenti dei collegi consultivi spetta, per  ciascuna  seduta,
il trattamento previsto dalle disposizioni concernenti i compensi  ai
componenti delle commissioni, consigli, comitati e  collegi  operanti
nelle amministrazioni statali, nonche' il trattamento di missione  ed
il rimborso delle spese di viaggio se provenienti da altre  sedi.  Ai
fini del trattamento di  missione  o  del  rimborso  delle  spese  di
viaggio i componenti estranei alle amministrazioni dello  Stato  sono
equiparati  ai  dipendenti  civili  dello  Stato  che  rivestono   la
qualifica di dirigente superiore.