Art. 72.
  (Altre norme relative ai procedimenti di prima e seconda istanza)

  Le  spese  per  la  spedizione dei campioni, comprese quelle per la
restituzione  agli  interessati  della  parte  di  essi eventualmente
residuata, sono a carico degli operatori.
  La  richiesta  di  restituzione  dei  campioni  deve pervenire alla
dogana  entro  centoventi giorni dalla definizione dell'accertamento.
Decorso  inutilmente  tale  termine,  i  campioni stessi, qualora non
debbano  essere  tenuti  a  disposizione di organi giurisdizionali ai
sensi   dell'art.   76,   sono   considerati  abbandonati  e  vengono
assoggettati al trattamento previsto per le merci cadute in abbandono
presso le dogane.
  Sono   anche   a  carico  dell'operatore  le  spese  per  eventuali
sopralluoghi  del collegio consultivo e per l'esecuzione di analisi o
di  altri  accertamenti tecnici da parte dei laboratori od uffici non
dipendenti  dell'Amministrazione  finanziaria,  disposti su richiesta
dell'operatore medesimo.