Art. 74. 
                    (Revisione dell'accertamento) 
 
  La dogana puo' procedere alla revisione dell'accertamento  divenuto
definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato  l'oggetto  siano
state  lasciate  alla  libera   disponibilita'   dell'operatore.   La
revisione e' eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato
ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza,
entro il termine di sei mesi dalla  data  in  cui  l'accertamento  e'
divenuto definitivo. 
  Ai fini della revisione, i funzionari  doganali  possono  accedere,
muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana,  nei  luoghi
adibiti  dall'operatore  all'esercizio  di  attivita'  produttive   o
commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato
oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed
alla verifica della relativa  documentazione  doganale,  richiedendo,
ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono  altresi'
invitare gli operatori, indicandone  il  motivo,  a  comparire  entro
dieci giorni, di persona o a mezzo di  mandatari,  presso  l'ufficio,
ovvero fornire, entro lo stesso  termine,  notizie,  delucidazioni  o
documenti  inerenti  alle  operazioni  doganali  che   si   intendono
sottoporre a revisione. Nei casi  predetti  i  funzionari  incaricati
redigono  processo  verbale  nel  quale  devono  essere  indicate  le
richieste  della  dogana,  le  dichiarazioni  dell'operatore   e   le
risultanze dell'ispezione e della verifica: il  verbale  deve  essere
sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della  mancata
sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. 
  Il Ministro per le finanze  stabilisce,  con  proprio  decreto,  le
norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali  con
quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di
revisione. 
  Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta  di
parte,  emergono  inesattezze,  omissioni  od  errori  riguardo  agli
elementi presi a  base  dell'accertamento,  la  dogana  procede  alla
relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore  interessato,
notificando apposito avviso. Nel  caso  di  rettifica  conseguente  a
revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena
di decadenza, entro  il  termine  di  sei  mesi  dalla  data  in  cui
l'accertamento e' divenuto definitivo. 
  L'istanza  di  revisione  presentata  dall'operatore   si   intende
respinta se entro  il  novantesimo  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine indicato nel primo comma non e' stato notificato
il relativo  avviso  di  rettifica.  Avverso  il  rigetto,  tacito  o
espresso, della istanza e' ammesso ricorso  entro  trenta  giorni  al
capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. 
  La rettifica puo' essere  contestata  dall'operatore  entro  trenta
giorni  dalla  data  di  notifica  dell'avviso.  Al   momento   della
contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale
instaurazione dei  procedimenti  amministrativi  per  la  risoluzione
delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. 
  Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei
maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la
procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. 
  La rettifica  dell'accertamento  comporta,  ove  ne  ricorrano  gli
estremi, la  contestazione  delle  violazioni  per  le  dichiarazioni
infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate.