Art. 74. (Revisione dell'accertamento) La dogana puo' procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo, ancorche' le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilita' dell'operatore. La revisione e' eseguita d'ufficio ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. Ai fini della revisione, i funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo della dogana, nei luoghi adibiti dall'operatore all'esercizio di attivita' produttive o commerciali per procedere all'ispezione delle merci che hanno formato oggetto dell'accertamento, se ancora reperibili ed identificabili, ed alla verifica della relativa documentazione doganale, richiedendo, ove occorra, l'intervento della guardia di finanza; possono altresi' invitare gli operatori, indicandone il motivo, a comparire entro dieci giorni, di persona o a mezzo di mandatari, presso l'ufficio, ovvero fornire, entro lo stesso termine, notizie, delucidazioni o documenti inerenti alle operazioni doganali che si intendono sottoporre a revisione. Nei casi predetti i funzionari incaricati redigono processo verbale nel quale devono essere indicate le richieste della dogana, le dichiarazioni dell'operatore e le risultanze dell'ispezione e della verifica: il verbale deve essere sottoscritto dall'operatore, ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione, e di esso l'operatore ha diritto di ottenere copia. Il Ministro per le finanze stabilisce, con proprio decreto, le norme necessarie per coordinare l'azione dei funzionari doganali con quella della guardia di finanza nell'espletamento delle operazioni di revisione. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su richiesta di parte, emergono inesattezze, omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base dell'accertamento, la dogana procede alla relativa rettifica e ne da' comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso. Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato nel primo comma non e' stato notificato il relativo avviso di rettifica. Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza e' ammesso ricorso entro trenta giorni al capo del compartimento doganale, che provvede in via definitiva. La rettifica puo' essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica dell'avviso. Al momento della contestazione e' redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli articoli 66 e seguenti. Divenuta la rettifica definitiva, la dogana procede al ricupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore ovvero promuovere d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in piu'. La rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle piu' gravi infrazioni eventualmente rilevate.