Art. 75. (Previsione dell'accertamento definito a seguito di controversia doganale) La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e' ammessa quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo del compartimento o dal Ministro in sede di procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie, salvo che non risultino omissioni od errori riguardo agli elementi presi a base della decisione.