Art. 75.
(Previsione dell'accertamento definito   a  seguito  di  controversia
                              doganale)

  La revisione dell'accertamento di cui al precedente articolo non e'
ammessa  quando comporti il riesame di questioni gia' decise dal capo
del   compartimento   o   dal   Ministro   in  sede  di  procedimento
amministrativo  per  la risoluzione delle controversie, salvo che non
risultino  omissioni  od  errori  riguardo agli elementi presi a base
della decisione.