Art. 76. 
                      (Rimedi giurisdizionali) 
 
  Divenuti definitivi l'accertamento o la rettifica,  possono  essere
esperimentati, entro il termine  perentorio  di  sessanta  giorni,  i
rimedi giurisdizionali in  sede  civile  ed  amministrativa  previsti
dalle norme vigenti, qualora la connessa contravvenzione per infedele
dichiarazione sia stata estinta mediante oblazione. Ove  non  ricorra
tale condizione, competente a decidere sulla vertenza e' il tribunale
a cui spetta la cognizione del reato,  a  norma  dell'art.  22  della
legge 7 gennaio 1929, n. 4. 
 
  Nei casi di esame della vertenza in sede giurisdizionale la merce o
i campioni prelevati ai sensi degli articoli 61 e  65  devono  essere
tenuti a disposizione dell'organo giurisdizionale.