Art. 77.
      (Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali)

  Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di
somme  a  titolo di diritti doganali puo' essere eseguito in contanti
per  un  importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna
dichiarazione.  E'  in  facolta' del capo della dogana di consentire,
quando  particolari  circostanze  lo  giustificano,  il versamento in
contanti  di  piu'  elevati  importi, fino al limite massimo di dieci
milioni di lire.
  Per  gli  importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della
facolta'  del  versamento in contanti, e per gli importi superiori il
pagamento  o  il  deposito  deve  essere  eseguito  in  uno  dei modi
seguenti:
    a)  mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti
di importo stabiliti dall'Amministrazione postale;
    b)  mediante  vaglia  cambiari della Banca d'Italia, del Banco di
Napoli  e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a
copertura  garantita,  nonche'  mediante  assegni  bancari  emessi da
istituti ed aziende di credito.
  Le  modalita'  per  l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
precedente  e  per  il  successivo versamento delle relative somme in
tesoreria  sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di
concerto  con  i  Ministri  per  il  tesoro  e  per  le  poste  e  le
telecomunicazioni.