Art. 77. (Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali) Presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali puo' essere eseguito in contanti per un importo non superiore a lire un milione, riferito a ciascuna dichiarazione. E' in facolta' del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di piu' elevati importi, fino al limite massimo di dieci milioni di lire. Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facolta' del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: a) mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; b) mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonche' mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito. Le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente e per il successivo versamento delle relative somme in tesoreria sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni.