Art. 78.
              (Pagamenti periodici di diritti doganali)

  L'Amministrazione   finanziaria   puo'   consentire  a  coloro  che
effettuano  con  carattere  di  continuita'  operazioni  doganali  di
ottenere  la  libera  disponibilita'  della merce senza il preventivo
pagamento  dei  diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun
operatore,  in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di
un  determinato  intervallo  di  tempo  fissato  dall'Amministrazione
predetta  e  che  non  puo'  comunque  eccedere  i  trenta giorni, il
ricevitore  delle  doganali  riassume il debito relativo al gruppo di
operazioni  effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore;
il  debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere
soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi.
  La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di
idonea  cauzione  nella  misura ritenuta congrua dal ricevitore della
dogana.
  L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati
timori  sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito,
revocare   la  concessione  del  pagamento  periodico;  in  tal  caso
l'operatore  deve,  entro  cinque giorni dalla notifica della revoca,
estinguere  il  suo  debito  o  prestare una garanzia ritenuta idonea
dall'amministrazione stessa.
  Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri
per  il  tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere
stabilite  particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e
di  pagamento  dei  diritti  doganali ed accessori relativi ai pacchi
postali.