Art. 78. (Pagamenti periodici di diritti doganali) L'Amministrazione finanziaria puo' consentire a coloro che effettuano con carattere di continuita' operazioni doganali di ottenere la libera disponibilita' della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito. Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non puo' comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore delle doganali riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore; il debito, salvo quanto previsto dagli articoli 79 e 80, deve essere soddisfatto entro i successivi due giorni lavorativi. La concessione dell'agevolazione e' subordinata alla prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana. L'Amministrazione puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento periodico; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione stessa. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, possono essere stabilite particolari disposizioni in materia di contabilizzazione e di pagamento dei diritti doganali ed accessori relativi ai pacchi postali.