Art. 79.
              (Pagamento differito di diritti doganali)

  E'  in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta
dell'operatore,  il  pagamento  differito dei diritti doganali per un
periodo  di  trenta  giorni.  Il Ministro per le finanze, con proprio
decreto  emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri  per il
bilancio  e  la  programmazione  economica  e  per  il  tesoro,  puo'
autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione,
fino, ad un massimo di centottanta giorni.
  L'agevolazione  del  pagamento  differito  comporta  l'obbligo  del
pagamento  degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con
esclusione  dei primi trenta giorni, ed e' accordata a condizione che
a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata
idonea cauzione.
  Il  ricevitore  della  dogana  puo'  in  qualsiasi  momento, quando
sorgano    fondati   timori   sulla   possibilita'   del   tempestivo
soddisfacimento  del  debito,  revocare  la concessione del pagamento
differito;  in  tal  caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla
notifica  della  revoca,  estinguere  il  suo  debito  o prestare una
garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.