Art. 79. (Pagamento differito di diritti doganali) E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino, ad un massimo di centottanta giorni. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi in ragione del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi trenta giorni, ed e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi sia prestata idonea cauzione. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.