Art. 80.
(Decorrenza e scadenza del  periodo  per  il  quale  e'  concesso  il
                        pagamento differito)

  Il  periodo  per il quale e' concesso il pagamento differito di cui
al  precedente  articolo  decorre  dalla  data di registrazione della
bolletta  doganale  ovvero,  se  la  merce e' stata gia' rilasciata a
disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo.
  Qualora  l'operazione  doganale  relativa  a merce descritta in una
unica  dichiarazione  venga effettuata in piu' riprese, il periodo di
cui  al  comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima
quantita'  di  merce,  retrodatato di un numero di giorni uguale alla
meta'  di  quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa;
se  il  numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione e'
dispari, la meta' e' calcolata rispetto al numero pari immediatamente
inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a
trenta  giorni  il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni
caso  dal  quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della
prima quantita' di merce.
  Nei  casi  in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 78, pagamenti
periodici  globali  per gruppi di operazioni separatamente effettuate
in  un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per
il  quale  e'  concesso  il  pagamento  differito  e' stabilita con i
criteri  indicati  nel precedente comma, assumendo a base del calcolo
il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo.
  Quando  la  data di scadenza della dilazione coincide con un giorno
festivo,   il  termine  per  il  pagamento  e'  prorogato  al  giorno
lavorativo immediatamente seguente.