Art. 80. (Decorrenza e scadenza del periodo per il quale e' concesso il pagamento differito) Il periodo per il quale e' concesso il pagamento differito di cui al precedente articolo decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce e' stata gia' rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo. Qualora l'operazione doganale relativa a merce descritta in una unica dichiarazione venga effettuata in piu' riprese, il periodo di cui al comma precedente decorre dal giorno del rilascio dell'ultima quantita' di merce, retrodatato di un numero di giorni uguale alla meta' di quelli impiegati per il compimento dell'operazione stessa; se il numero dei giorni impiegati nel compimento dell'operazione e' dispari, la meta' e' calcolata rispetto al numero pari immediatamente inferiore. Per le operazioni doganali a riprese di durata superiore a trenta giorni il periodo di cui al comma precedente decorre in ogni caso dal quindicesimo giorno successivo a quello del rilascio della prima quantita' di merce. Nei casi in cui sono consentiti, ai sensi dell'art. 78, pagamenti periodici globali per gruppi di operazioni separatamente effettuate in un determinato intervallo di tempo, la decorrenza del periodo per il quale e' concesso il pagamento differito e' stabilita con i criteri indicati nel precedente comma, assumendo a base del calcolo il numero dei giorni costituenti l'intervallo medesimo. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento e' prorogato al giorno lavorativo immediatamente seguente.