Art. 81.
                 (Ritardo nel pagamento dei diritti)

  Qualora  dopo otto giorni dalla registrazione della bolletta ovvero
dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento periodico o per
il pagamento differito non siano stati pagati i diritti liquidati, la
dogana  procede,  con  le  norme  di cui allo articolo seguente, alla
riscossione   coattiva   dei  diritti  stessi,  salva  l'applicazione
dell'ammenda prevista dall'art. 322.
  Nello  stesso modo la dogana procede per la riscossione dei diritti
doganali maturati successivamente all'effettuata liquidazione.