Art. 82.
                     (Ingiunzione di pagamento)

  I diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, sono
riscossi  dal  contabile  doganale  con  le norme stabilite dal testo
unico  14  aprile  1910,  n.  639,  delle  disposizioni relative alla
procedura  coattiva  per  la  riscossione  delle entrate patrimoniali
dello  Stato  e  degli  altri enti pubblici, dei proventi del demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.
  All'atto  di  ingiunzione, emesso in base a detto testo unico, puo'
farsi  opposizione  entro  il  termine  perentorio di giorni quindici
dalla data della notificazione.