Art. 83.
(Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o
                             di abbuono)

  Nei  casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65,
il  rilascio  della  merce  prima  che  l'accertamento  sia  divenuto
definitivo,  i  diritti  che  non  risultano contestati devono essere
versati a titolo definitivo.
  Deve essere altresi' versata a titolo definitivo, nei casi di merci
rilasciate  con  sospensione  del  pagamento di una parte dei diritti
liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la
parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono.
  Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.