Art. 83. (Diritti doganali non contestati ovvero non suscettibili di esonero o di abbuono) Nei casi in cui viene consentito, ai sensi degli articoli 61 e 65, il rilascio della merce prima che l'accertamento sia divenuto definitivo, i diritti che non risultano contestati devono essere versati a titolo definitivo. Deve essere altresi' versata a titolo definitivo, nei casi di merci rilasciate con sospensione del pagamento di una parte dei diritti liquidati in previsione della concessione di esonero o di abbuono, la parte dei diritti non suscettibile di esonero o di abbuono. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 78 e 79.