Art. 84.
                 (Prescrizione dei diritti doganali)

  L'azione  dello  Stato  per  la riscossione dei diritti doganali si
prescrive nel termine di cinque anni.
  Il termine decorre:
    a)  dalla  data  della bolletta per i diritti in essa liquidati e
non  riscossi  in  tutto o in parte, per qualsiasi causa, o dovuti in
conseguenza  di  errori  di  calcolo  nella liquidazione o di erronea
applicazione delle tariffe;
    b)  dalla  data del termine fissato nella bolletta di cauzione di
cui  all'art.  141  per  la  presentazione delle merci alla dogana di
destinazione,   quando  si  tratta  di  diritti  doganali  dovuti  in
conseguenza  della  spedizione  delle  merci  ad  altra  dogana od in
transito;
    c) dalla data della chiusura dei conti di magazzino delle singole
partite per i diritti dovuti in conseguenza del movimento delle merci
depositate  nei  magazzini  doganali  e  nei  magazzini di temporanea
custodia;
    d)  dalla  data in cui i diritti sono divenuti esigibili, in ogni
altro caso.
  Qualora  il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia
causa  da  un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in
cui  il  decreto  o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale,
sono divenuti irrevocabili.
  Se il mancato pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento
della  qualita',  della  quantita',  del valore o della origine della
merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.