Art. 85.
(Risarcimento di danni per  incompleta  o  mancata  riscossione o per
                      intervenuta prescrizione)

  Riuscita  infruttuosa,  in  tutto  o  in  parte,  l'escussione  del
contribuente,  l'amministrazione,  nel  termine di cinque anni di cui
all'articolo  precedente e nell'anno successivo, ha facolta' di agire
per  il risarcimento del danno contro gli impiegati, che, per effetto
di  mancata  od  erronea  liquidazione ovvero per altri fatti ad essi
addebitabili, abbiano cagionata la incompleta o mancata riscossione.
  All'impiegato,  il  quale  abbia  risarcito  il  danno,  spetta  il
rimborso,  da parte dell'amministrazione, della somma pagata, qualora
successivamente,  per  qualsiasi motivo, detta somma venga ricuperata
dal contribuente.
  La  responsabilita'  degli  agenti  contabili rimane regolata dalle
norme  per  l'amministrazione  del  patrimonio  e per la contabilita'
generale dello Stato.