Art. 86.
               (Interessi per il ritardato pagamento)

  Per  il  ritardato  pagamento  dei  diritti doganali e di tutti gli
altri  diritti  e  tributi  che  si  riscuotono  in dogana si applica
l'interesse del tre per cento semestrale, commisurato all'importo dei
diritti stessi. L'interesse si computa per semestri solari compiuti a
partire  dal  semestre  successivo  a  quello  in  cui  il credito e'
divenuto esigibile.
  Sui  diritti  esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di
merci  temporaneamente  importate  od esportate l'interesse di cui al
comma  precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali
sono  dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in
materia di temporanee importazioni ed esportazioni.
  L'interesse   e'   dovuto  indipendentemente  dall'applicazione  di
sopratasse,  pene  pecuniarie,  multe o ammende. L'interesse dovuto e
non  pagato  e'  riscosso  dal  contabile  doganale  con la procedura
coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.