Art. 86. (Interessi per il ritardato pagamento) Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del tre per cento semestrale, commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per semestri solari compiuti a partire dal semestre successivo a quello in cui il credito e' divenuto esigibile. Sui diritti esigibili in dipendenza dell'immissione in consumo di merci temporaneamente importate od esportate l'interesse di cui al comma precedente non si applica relativamente ai periodi per i quali sono dovuti gli interessi previsti dalle particolari disposizioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. L'interesse e' dovuto indipendentemente dall'applicazione di sopratasse, pene pecuniarie, multe o ammende. L'interesse dovuto e non pagato e' riscosso dal contabile doganale con la procedura coattiva prevista per i diritti doganali dall'art. 82.