Art. 87. 
       (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali) 
 
  In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a
garanzia del pagamento di  somme  dovute  alla  dogana,  la  cauzione
stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle  somme
stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante  deposito  di
titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato  ovvero  fidejussione
rilasciata  da  un'azienda  di  credito,   sotto   osservanza   delle
disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite  dalle
norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,  ovvero   polizza
fidejussoria emessa  da  un  istituto  di  assicurazione  accreditato
presso l'amministrazione. 
  Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo  unico  possono
essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente  comma,
altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali.