Art. 89. (Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine) Le cauzioni dovute per il deposito o il trasporto di prodotti di estera provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate, per quanto riguarda la sovrimposta stessa e l'eventuale diritto erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per la imposta di fabbricazione ed il diritto erariale gravanti sui corrispondenti prodotti nazionali depositati o trasportati. Le cauzioni sono limitate al dieci per cento dell'ammontare dei tributi anzidetti quando si tratta di operazioni di temporanea importazione effettuate da ditte che lavorano le merci soggette ai tributi stessi in propri stabilimenti sottoposti a permanente vigilanza finanziaria. In tali casi i crediti dell'Amministrazione finanziaria per i tributi ed i relativi interessi di mora, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci, sul macchinario e su tutto il materiale mobile esistente negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione, nonche' nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, di pertinenza delle stesse ditte.