Art. 89.
      (Cauzioni per prodotti gravati da sovrimposta di confine)

  Le  cauzioni  dovute  per il deposito o il trasporto di prodotti di
estera  provenienza gravati da sovrimposta di confine sono calcolate,
per  quanto  riguarda  la  sovrimposta  stessa  e l'eventuale diritto
erariale, nella stessa misura percentuale stabilita per la imposta di
fabbricazione  ed  il  diritto  erariale  gravanti sui corrispondenti
prodotti nazionali depositati o trasportati.
  Le  cauzioni  sono  limitate  al dieci per cento dell'ammontare dei
tributi  anzidetti  quando  si  tratta  di  operazioni  di temporanea
importazione  effettuate  da  ditte che lavorano le merci soggette ai
tributi   stessi  in  propri  stabilimenti  sottoposti  a  permanente
vigilanza  finanziaria.  In  tali casi i crediti dell'Amministrazione
finanziaria  per  i  tributi  ed i relativi interessi di mora, per le
sanzioni  pecuniarie  e per le spese di ogni specie sono garantiti da
privilegio,  a  preferenza  di ogni altro creditore, sulle merci, sul
macchinario   e   su   tutto  il  materiale  mobile  esistente  negli
stabilimenti  delle  ditte  ammesse  a  fruire  della  facilitazione,
nonche'  nei  magazzini  annessi  ai predetti stabilimenti o in altri
comunque  sottoposti  a  vigilanza  finanziaria,  di pertinenza delle
stesse ditte.