Art. 9.
(Istituzione,  soppressione  e  determinazione delle competenze delle
                               dogane)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
  per  le  finanze,  sono  stabiliti  l'istituzione e la soppressione
delle  dogane  nonche' i punti della linea doganale da attraversare e
le  vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente
dogana per l'entrata e per l'uscita delle merci.
  Il  Ministro  per  le  finanze,  con proprio decreto da pubblicarsi
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, stabilisce: i
compartimenti  e le circoscrizioni doganali; la categoria di ciascuna
dogana  e  la  competenza  per  materia  di quelle di seconda e terza
categoria;  le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di
esse  aggregate;  la  istituzione  e  la  soppressione  delle sezioni
doganali,  dei  posti  doganali  e  dei  posti  di osservazione ed il
periodo  di  funzionamento  per  le sezioni di cui al penultimo comma
dell'art. 7.
  Le  facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti
di  osservazione  sono  stabilite,  nei limiti della competenza della
dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale.
  La  istituzione  di una sezione doganale, quando viene richiesta da
un  ente  od  impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata
all'impegno  da  parte  del  richiedente  di  fornire gratuitamente i
locali  da adibirsi a sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio
carico  le  spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad
assicurare l'agibilita' della sezione stessa.