Art. 9. (Istituzione, soppressione e determinazione delle competenze delle dogane) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sono stabiliti l'istituzione e la soppressione delle dogane nonche' i punti della linea doganale da attraversare e le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e per l'uscita delle merci. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilisce: i compartimenti e le circoscrizioni doganali; la categoria di ciascuna dogana e la competenza per materia di quelle di seconda e terza categoria; le dogane principali e le dogane secondarie a ciascuna di esse aggregate; la istituzione e la soppressione delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione ed il periodo di funzionamento per le sezioni di cui al penultimo comma dell'art. 7. Le facolta' delle sezioni doganali, dei posti doganali e dei posti di osservazione sono stabilite, nei limiti della competenza della dogana dalla quale dipendono, dal capo della circoscrizione doganale. La istituzione di una sezione doganale, quando viene richiesta da un ente od impresa nel proprio esclusivo interesse, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente di fornire gratuitamente i locali da adibirsi a sede dell'ufficio nonche' di assumere a proprio carico le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurare l'agibilita' della sezione stessa.