Art. 90.
             (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione)

  L'Amministrazione  finanziaria  puo' concedere alle amministrazioni
dello   Stato  e  degli  enti  pubblici  ed  alle  ditte  di  notoria
solvibilita'  l'esonero  dall'obbligo  di  prestare  cauzione  per  i
diritti  doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano
oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi
in cui detto obbligo e' previsto.
  La  concessione  puo'  essere revocata in qualsiasi momento, quando
sorgano  fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in
tal  caso  l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica
della  revoca,  prestare  la  prescritta  cauzione relativamente alle
operazioni in corso.