Art. 90. (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione) L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici ed alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formano oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo e' previsto. La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.