Art. 91.
                             (Rimborsi)

  Il  contribuente  ha diritto al rimborso delle somme pagate in piu'
del   dovuto   per   errori  di  calcolo  nella  liquidazione  o  per
l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per
la  merce  descritta  nel risultato dell'accertamento, purche' ne sia
fatta  domanda  nel  termine perentorio di cinque anni dalla data del
pagamento  e la domanda sia corredata dalla bolletta originale da cui
risulta l'avvenuto pagamento.
  Qualora, nel predetto termine di cinque anni, dalla revisione delle
bollette  emergano  errori  di  calcolo  o  di tassazione a danno dei
contribuenti,   l'amministrazione  provvede  al  rimborso  senza  che
occorra  domanda  dell'interessato,  il  quale,  in  ogni  caso, deve
esibire,  a  richiesta  dell'amministrazione, la bolletta originale e
quegli altri documenti che siano ritenuti necessari.
  Se l'indebito pagamento dipende da erroneo od inesatto accertamento
della  qualita',  della  quantita',  del  valore o dell'origine della
merce, si applicano le disposizioni dell'art. 74.