Art. 92. (Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali) Il rimborso di diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana per le quali sia venuta meno la ragione del deposito puo' essere eseguito nelle mani dello spedizioniere doganale, ancorche' non sia munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano ad operazione doganale da esso compiuta in rappresentanza del proprietario della merce e siano stati versati dallo spedizioniere medesimo. La disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione che: a) lo spedizioniere doganale richiedente sia in possesso dell'originale bolletta doganale "figlia" comprovante l'effettuazione del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche; b) nel caso di deposito, la bolletta doganale predetta risulti firmata dallo spedizioniere in qualita' di effettivo versante; c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza; d) lo spedizioniere doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero cancellato o radiato dall'albo professionale.