Art. 92.
 (Restituzione di somme per il tramite degli spedizionieri doganali)

  Il  rimborso  di  diritti doganali indebitamente riscossi ovvero lo
svincolo  totale o parziale di somme assunte in deposito dalla dogana
per  le  quali  sia  venuta  meno la ragione del deposito puo' essere
eseguito  nelle  mani dello spedizioniere doganale, ancorche' non sia
munito di specifico mandato, qualora tali diritti o somme afferiscano
ad  operazione  doganale  da  esso  compiuta  in  rappresentanza  del
proprietario  della  merce  e siano stati versati dallo spedizioniere
medesimo.
  La  disposizione di cui al precedente comma si applica a condizione
che:
    a)   lo   spedizioniere  doganale  richiedente  sia  in  possesso
dell'originale bolletta doganale "figlia" comprovante l'effettuazione
del versamento, con esclusione di duplicati o copie autentiche;
    b)  nel  caso  di deposito, la bolletta doganale predetta risulti
firmata dallo spedizioniere in qualita' di effettivo versante;
    c) il proprietario della merce rappresentato non abbia notificato
alla dogana la cessazione del rapporto di rappresentanza;
    d)  lo  spedizioniere  doganale  richiedente  non risulti sospeso
dalle  operazioni  doganali  ovvero  cancellato  o  radiato dall'albo
professionale.