Art. 94. (Dichiarazione sommaria) Le merci in arrivo nel territorio doganale, qualora non abbiano gia' ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria scritta, contenente almeno le seguenti indicazioni: a) per le merci in colli: specie, quantita', marche e numeri distintivi dei colli, nonche' qualita' e peso lordo delle merci; per le merci alla rinfusa: qualita' e quantita' in peso o in volume delle merci; b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono arrivate; c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto. La dichiarazione sommaria deve essere presentata alla dogana dal detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della presentazione della dichiarazione sommaria le merci non possono essere scaricate o sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la dogana puo' tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi da essa sorvegliati. Qualsiasi documento doganale, amministrativo o commerciale che contenga tutti gli elementi indicati nel primo comma puo' essere considerato come dichiarazione sommaria. Per le merci in arrivo per via di mare e per via aerea la dichiarazione sommaria e' costituita dal manifesto di cui agli articoli 105 e 115. Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana provvede alla compilazione di un processo verbale di constatazione dal quale risultino le indicazioni di cui al primo comma. A tal fine, ove occorra accertare la qualita' della merce, si procede allo scondizionamento dei colli in presenza del detentore o del proprietario ovvero, in mancanza, di due testimoni estranei all'Amministrazione finanziaria. Il processo verbale deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. La dichiarazione sommaria vidimata dalla dogana, od il processo verbale di constatazione di cui al precedente comma, e' presa in carico in apposito registro. L'amministrazione puo' disporre l'esonero dalla presentazione della dichiarazione sommaria per le merci portate dai viaggiatori o che formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.