Art. 94. 
                      (Dichiarazione sommaria) 
 
  Le merci in arrivo nel territorio  doganale,  qualora  non  abbiano
gia' ricevuto o non ricevano subito una destinazione doganale, devono
formare oggetto di una  dichiarazione  sommaria  scritta,  contenente
almeno le seguenti indicazioni: 
    a) per le merci in colli:  specie,  quantita',  marche  e  numeri
distintivi dei colli, nonche' qualita' e peso lordo delle merci;  per
le merci alla rinfusa: qualita' e quantita' in peso o in volume delle
merci; 
    b) specie e caratteristiche del mezzo di trasporto con  il  quale
le merci sono arrivate; 
    c) luogo di carico delle merci sul mezzo di trasporto predetto. 
  La dichiarazione sommaria deve essere presentata  alla  dogana  dal
detentore delle merci o dal suo rappresentante non oltre ventiquattro
ore dall'arrivo delle merci stesse. Prima della  presentazione  della
dichiarazione sommaria  le  merci  non  possono  essere  scaricate  o
sbarcate dal mezzo di trasporto; in casi eccezionali la  dogana  puo'
tuttavia autorizzare lo scarico o lo sbarco della merce in luoghi  da
essa sorvegliati. 
  Qualsiasi documento  doganale,  amministrativo  o  commerciale  che
contenga tutti gli elementi indicati  nel  primo  comma  puo'  essere
considerato come dichiarazione sommaria. 
  Per le merci in  arrivo  per  via  di  mare  e  per  via  aerea  la
dichiarazione sommaria  e'  costituita  dal  manifesto  di  cui  agli
articoli 105 e 115. 
  Qualora alla scadenza del termine la dichiarazione sommaria non sia
stata presentata ovvero risulti incompleta, la dogana  provvede  alla
compilazione di  un  processo  verbale  di  constatazione  dal  quale
risultino le indicazioni di cui al  primo  comma.  A  tal  fine,  ove
occorra  accertare  la  qualita'  della  merce,   si   procede   allo
scondizionamento  dei  colli  in  presenza  del   detentore   o   del
proprietario  ovvero,  in  mancanza,  di   due   testimoni   estranei
all'Amministrazione finanziaria.  Il  processo  verbale  deve  essere
sottoscritto da tutti gli intervenuti. 
  La dichiarazione sommaria vidimata dalla  dogana,  od  il  processo
verbale di constatazione di cui al  precedente  comma,  e'  presa  in
carico in apposito registro. 
  L'amministrazione puo' disporre l'esonero dalla presentazione della
dichiarazione sommaria per le merci portate  dai  viaggiatori  o  che
formano oggetto di traffico nelle zone di frontiera.