Art. 95. (Termine per dare alle merci una destinazione doganale) Le merci che, a norma del precedente articolo, hanno formato oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione e quelle che sono descritte nei manifesti delle navi e degli aeromobili devono essere introdotte, entro ventiquattro ore dall'arrivo se giunte per via di terra o dallo sbarco negli altri casi, nei magazzini o recinti di temporanea custodia, di cui al successivo articolo, in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o che siano rispedite fuori del territorio doganale. Le merci arrivate per via diversa da quella marittima devono ricevere una destinazione doganale od essere rispedite fuori del territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione della dichiarazione sommaria o del manifesto ovvero dalla data di scadenza del termine per la presentazione stessa; qualora occorra verificare l'esatta composizione delle merci, la dogana puo' accordare una proroga non eccedente la durata del tempo necessario per la verifica. Per le merci arrivate per via di mare il termine predetto e' elevato a quarantacinque giorni. Se il giorno di scadenza del termine non e' lavorativo, la scadenza stessa e' prorogata di diritto a tutto il primo giorno lavorativo successivo. Il termine puo' essere altresi' prorogato dalla dogana quando circostanze eccezionali lo giustificano.