Art. 95.
       (Termine per dare alle merci una destinazione doganale)

  Le  merci  che,  a  norma  del  precedente  articolo, hanno formato
oggetto della dichiarazione sommaria o del verbale di constatazione e
quelle che sono descritte nei manifesti delle navi e degli aeromobili
devono  essere  introdotte,  entro  ventiquattro  ore  dall'arrivo se
giunte  per  via  di  terra  o  dallo  sbarco  negli  altri casi, nei
magazzini  o  recinti  di  temporanea  custodia, di cui al successivo
articolo,  in attesa che sia ad esse data una destinazione doganale o
che siano rispedite fuori del territorio doganale.
  Le  merci  arrivate  per  via  diversa  da  quella marittima devono
ricevere  una  destinazione  doganale  od  essere rispedite fuori del
territorio doganale entro quindici giorni dalla data di presentazione
della  dichiarazione  sommaria  o  del manifesto ovvero dalla data di
scadenza  del  termine  per  la presentazione stessa; qualora occorra
verificare   l'esatta   composizione  delle  merci,  la  dogana  puo'
accordare  una  proroga  non eccedente la durata del tempo necessario
per  la  verifica.  Per  le merci arrivate per via di mare il termine
predetto e' elevato a quarantacinque giorni.
  Se il giorno di scadenza del termine non e' lavorativo, la scadenza
stessa  e'  prorogata  di  diritto a tutto il primo giorno lavorativo
successivo.  Il  termine  puo' essere altresi' prorogato dalla dogana
quando circostanze eccezionali lo giustificano.