Art. 96.
    (Magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci)

  I  magazzini  o recinti per la temporanea custodia delle merci sono
situati nell'ambito degli spazi doganali o in altri luoghi soggetti a
vigilanza  finanziaria.  Essi  sono  tenuti direttamente dalla dogana
ovvero  sono  gestiti  in  propri  locali  od aree da enti ed imprese
autorizzati a norma del successivo articolo.
  L'introduzione  delle  merci  nei magazzini o recinti di temporanea
custodia  si  effettua  a  richiesta ed a cura del proprietario o del
vettore,  sulla base delle indicazioni risultanti dalla dichiarazione
sommaria  o dal processo verbale di constatazione di cui all'art. 94;
tuttavia, quando per qualsiasi motivo non vi provveda il proprietario
o  il  vettore, l'introduzione si effettua ad iniziativa della dogana
ed a spese del proprietario. E' in facolta' della dogana di eseguire,
ogni  qual  volta  abbia  dubbi  sulla  esattezza  delle  indicazioni
predette, la visita interna dei colli in presenza del detentore o del
proprietario   ovvero,   in   mancanza,  di  due  testimoni  estranei
all'amministrazione  finanziaria; in tali casi deve essere redatto un
verbale  di constatazione che, sottoscritto da tutti gli intervenuti,
viene allegato alla dichiarazione sommaria.
  Il  movimento  delle  merci  nei  magazzini o recinti di temporanea
custodia  e' tenuto in evidenza dalla dogana per mezzo di registri di
carico  e  scarico sui quali sono allibrati le dichiarazioni sommarie
o, in mancanza, i processi verbali di constatazione.
  Le  spese  di  custodia,  anche  quando  l'introduzione  sia  stata
effettuata ad iniziativa della dogana, sono a carico del proprietario
o  del vettore. La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti
naturali  delle  merci  in temporanea custodia, ne' dei danni e delle
perdite  derivanti  da  cause  ad  essa  non imputabili, ancorche' si
tratti di merci introdotte nei depositi o recinti tenuti dalla dogana
medesima.
  Durante  la  giacenza  delle  merci  nei  magazzini  o  recinti  di
temporanea  custodia  sono vietate manipolazioni di qualsiasi specie,
salvo quelle necessarie per la conservazione delle merci stesse nello
stato in cui sono arrivate.
  Particolari  procedure,  anche  in  deroga  a  quelle  previste nel
presente   testo  unico,  possono  essere  disposte  dai  capi  delle
circoscrizioni  doganali  in  materia  di  temporanea  custodia nelle
stazioni  ferroviarie  marittime  ed  aeroportuali  dei  bagagli  dei
viaggiatori provenienti dall'estero.