Art. 97. (Autorizzazione all'esercizio di magazzini o recinti di temporanea custodia) Il capo del compartimento doganale puo' autorizzare enti ed imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o recinti per la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e le persone ad essi addette diano pieno affidamento ai fini della sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli stessi fini dagli organi doganali. Qualora venga meno uno dei requisiti o condizioni prescritti, l'autorizzazione deve essere revocata; l'autorizzazione puo', altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita' nella gestione del magazzino o recinto. L'autorizzazione e' rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di notoria solvibilita'; essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad enti ed imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita', quando per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o recinto di temporanea custodia si impegnino a prestare cauzione in uno dei modi indicati nell'art. 87, ovvero quando il magazzino o recinto per il quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato nell'ambito degli spazi doganali. Agli effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da considerare di notoria solvibilita' gli enti ed imprese esercenti ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi franchi nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la navigazione marittima ed aerea. Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire magazzini o recinti di temporanea custodia anche in luoghi non soggetti a vigilanza finanziaria, qualora la sorveglianza sia assicurata da altri organi di polizia.