Art. 97.
(Autorizzazione all'esercizio di  magazzini  o  recinti di temporanea
                              custodia)

  Il  capo  del  compartimento  doganale  puo'  autorizzare  enti  ed
imprese, sia pubblici che privati, ad istituire e gestire magazzini o
recinti  per  la temporanea custodia delle merci; l'esercizio di tali
magazzini o recinti e' subordinato alla condizione che gli impianti e
le  persone  ad  essi  addette  diano pieno affidamento ai fini della
sicurezza fiscale e che siano osservate tutte le misure disposte agli
stessi fini dagli organi doganali.
  Qualora  venga  meno  uno  dei  requisiti  o condizioni prescritti,
l'autorizzazione   deve   essere   revocata;  l'autorizzazione  puo',
altresi', essere revocata quando siano rilevati abusi o irregolarita'
nella gestione del magazzino o recinto.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata ad enti ed imprese riconosciuti di
notoria  solvibilita';  essa puo' essere tuttavia rilasciata anche ad
enti  ed  imprese che non siano riconosciuti di notoria solvibilita',
quando  per i diritti gravanti sulle merci introdotte nel magazzino o
recinto  di  temporanea  custodia si impegnino a prestare cauzione in
uno  dei  modi  indicati  nell'art.  87, ovvero quando il magazzino o
recinto  per  il  quale viene richiesta la autorizzazione sia ubicato
nell'ambito degli spazi doganali.
  Agli  effetti del rilascio dell'autorizzazione sono in ogni caso da
considerare  di  notoria  solvibilita'  gli enti ed imprese esercenti
ferrovie, autostrade, porti, aeroporti, magazzini generali e depositi
franchi  nonche' le societa' italiane a partecipazione statale per la
navigazione marittima ed aerea.
  Le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a gestire
magazzini  o  recinti  di  temporanea  custodia  anche  in luoghi non
soggetti   a  vigilanza  finanziaria,  qualora  la  sorveglianza  sia
assicurata da altri organi di polizia.