Art. 98. (Esercizio dei magazzini e recinti di temporanea custodia autorizzati) Nei magazzini o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti ed imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche ordinarie, salva la facolta' di eseguire in qualsiasi momento verifiche straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del gestore. Il capo del compartimento doganale puo', quando ricorrano giustificati motivi, stabilire che le verifiche ordinarie di cui al precedente comma siano in determinati magazzini o recinti di temporanea custodia eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli di tempo maggiori ovvero sulla sola base delle scritture e delle contabilita' tenute dai rispettivi gestori. Qualora rispetto alle merci introdotte nei magazzini o recinti predetti vengano riscontrate mancanze o deficienze, il gestore e' tenuto a corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione sommaria ovvero desunti da altri accertamenti e nella misura piu' elevata che si e' resa applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della mancanza o deficienza. Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la presenza di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui al terzo comma dell'art. 96, il gestore e' tenuto a prendere in carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto. In caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del comma precedente, sia per quanto concerne la corresponsione dei diritti relativi alla merce sostituita, da considerare come merce mancante, sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce in luogo di essa rinvenuta.