Art. 98.
(Esercizio dei magazzini e recinti     di     temporanea     custodia
                            autorizzati)

  Nei  magazzini  o recinti di temporanea custodia gestiti dagli enti
ed  imprese autorizzati la dogana procede, ogni sei mesi, a verifiche
ordinarie,  salva  la  facolta'  di  eseguire  in  qualsiasi  momento
verifiche  straordinarie. Le spese per le verifiche sono a carico del
gestore.
  Il   capo   del   compartimento  doganale  puo',  quando  ricorrano
giustificati  motivi,  stabilire che le verifiche ordinarie di cui al
precedente   comma  siano  in  determinati  magazzini  o  recinti  di
temporanea  custodia  eseguite, anziche' ogni sei mesi, ad intervalli
di  tempo  maggiori  ovvero  sulla  sola base delle scritture e delle
contabilita' tenute dai rispettivi gestori.
  Qualora  rispetto  alle  merci  introdotte  nei magazzini o recinti
predetti  vengano  riscontrate  mancanze  o deficienze, il gestore e'
tenuto  a  corrispondere i diritti relativi alle merci non rinvenute,
calcolati  sulla  base  degli  elementi  indicati nella dichiarazione
sommaria  ovvero  desunti  da  altri accertamenti e nella misura piu'
elevata  che  si  e'  resa  applicabile  dalla data di introduzione a
quella dell'accertamento della mancanza o deficienza.
  Qualora vengano riscontrate eccedenze o comunque venga accertata la
presenza  di merci in contrasto con le risultanze dei registri di cui
al  terzo  comma  dell'art.  96,  il  gestore e' tenuto a prendere in
carico le merci irregolarmente presenti nel magazzino o recinto.
  In  caso di sostituzione di merce, si applicano le disposizioni del
comma  precedente,  sia  per  quanto  concerne  la corresponsione dei
diritti  relativi  alla  merce  sostituita, da considerare come merce
mancante,  sia per quanto concerne l'assunzione in carico della merce
in luogo di essa rinvenuta.