Art. 99. 
                     (Merci cadute in abbandono) 
 
  Trascorsi i termini indicati nell'art. 95, commi secondo  e  terzo,
senza che le merci arrivate abbiano formato oggetto di  dichiarazione
per una destinazione doganale  o  siano  state  rispedite  fuori  del
territorio doganale, le merci stesse sono considerate abbandonate  ai
sensi e per gli effetti degli articoli 275  e  seguenti,  restando  a
disposizione della dogana per il soddisfacimento dei diritti per esse
dovuti. 
  Sono del pari  considerate  abbandonate  le  merci  introdotte  nei
magazzini o recinti di temporanea custodia che,  pur  avendo  formato
oggetto di dichiarazione per una destinazione doganale, per fatto del
proprietario non ricevano detta destinazione  entro  quindici  giorni
dalla data di accettazione della dichiarazione stessa ovvero che, pur
avendo ricevuta  la  destinazione  doganale  richiesta,  non  vengano
ritirate dal magazzino o recinto entro quindici giorni dalla data  di
registrazione della relativa bolletta.  Il  capo  della  dogana  puo'
prorogare tali termini quando le circostanze lo giustificano.