CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Art. 1. Esclusivita' dei servizi postali e delle telecomunicazioni Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto: i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare; i servizi di trasporto di pacchi e colli; i servizi di telecomunicazioni.