(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 1)
              CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI 
 
                               Art. 1. 
     Esclusivita' dei servizi postali e delle telecomunicazioni 
 
  Appartengono in  esclusiva  allo  Stato  nei  limiti  previsti  dal
presente decreto: 
    i  servizi  di  raccolta,   trasporto   e   distribuzione   della
corrispondenza epistolare; 
    i servizi di trasporto di pacchi e colli; 
    i servizi di telecomunicazioni.