(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 10)
                              Art. 10. 
Segretezza della  corrispondenza  e  di  qualsiasi  comunicazione  od
            operazione postale e delle telecomunicazioni 
 
  La liberta' e la segretezza della corrispondenza e  di  ogni  altra
forma di comunicazione sono inviolabili.  La  loro  limitazione  puo'
avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. 
  I funzionari e gli agenti dell'Amministrazione ne sono responsabili
e  vigilano  nell'ambito  della  propria  competenza  perche'   siano
rigorosamente osservate. 
  E' vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta e
di telecomunicazioni, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a
terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o  sul  contenuto
di corrispondenze, di  comunicazioni  o  di  messaggi  nonche'  sulle
operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti  dalla
legge. 
  Nessuno   puo'   prendere   visione   od   ottenere   copia   della
corrispondenza  in   genere,   ad   eccezione   del   mittente,   del
destinatario, dei  loro  eredi  e  dei  loro  rappresentanti  legali,
nonche' delle altre persone indicate dalla legge.