(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 101)
                              Art. 101. 
Capacita' del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta 
 
  I minori che abbiano compiuto il 18° anno di eta' sono  considerati
pienamente capaci per tutte le  operazioni  relative  ai  servizi  di
bancoposta, salvo che non sia  diversamente  stabilito  nel  presente
decreto. 
  Ai minori degli anni 18 si applicano nei servizi di  bancoposta  il
terzo, il quarto ed il quinto comma dell'art. 159.