(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 103)
                              Art. 103. 
    Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta 
 
  I risarcimenti agli aventi diritto,  in  dipendenza  di  danni  nei
servizi di bancoposta, sono effettuati dopo il passaggio in giudicato
della sentenza pronunciata dal magistrato penale o civile. 
  E',   tuttavia,   facolta'   dell'Amministrazione    disporre    il
risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento
penale o  civile  nei  casi  in  cui  questo  risulti  provato  dalla
inchiesta amministrativa. 
  L'Amministrazione dispone senz'altro il risarcimento dei danni  che
risultino   accertati    dall'inchiesta    amministrativa,    qualora
l'autorita' giudiziaria non si sia pronunciata a  causa  della  morte
del colpevole o per altro motivo. 
  Se il danno concerne il servizio  dei  risparmi,  l'Amministrazione
deve accertare che gli interessati non abbiano perduto il diritto  al
risarcimento per l'inosservanza degli obblighi  imposti  agli  utenti
dal presente decreto.