(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 108)
                              Art. 108. 
          Vaglia postali con la clausola "non trasferibile" 
 
  I vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere  emessi  con
la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente. 
  Il vaglia postale ordinario emesso con tale  clausola  puo'  essere
consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo spedire a  sue
spese direttamente al beneficiario; in  caso  contrario  vi  provvede
l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio di destinazione.