Art. 108. Vaglia postali con la clausola "non trasferibile" I vaglia postali ordinari e telegrafici possono essere emessi con la clausola "non trasferibile" o con altra equipollente. Il vaglia postale ordinario emesso con tale clausola puo' essere consegnato al mittente che abbia dichiarato di volerlo spedire a sue spese direttamente al beneficiario; in caso contrario vi provvede l'ufficio postale, inviandolo all'ufficio di destinazione.