(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 109)
                              Art. 109. 
                         Vaglia di servizio 
 
  Per la  trasmissione  di  fondi  nell'interesse  dei  servizi,  cui
provvede l'Amministrazione delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
nonche'  per  il  pagamento   di   somme   dovute   a   terzi   dalla
Amministrazione, gli uffici emettono vaglia  in  esenzione  di  tassa
(vaglia di servizio). 
  L'uso del vaglia di servizio puo' essere consentito all'Azienda  di
Stato che esercita i servizi telefonici. 
  La convenzione, che regola i rapporti fra essa e  l'Amministrazione
delle poste e delle  telecomunicazioni,  prevista  dall'art.  34  del
regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, determina le modalita'  e
le condizioni della concessione.