(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 11)
                              Art. 11. 
        Comunicazioni postali e di telecomunicazioni vietate 
 
  Non  sono  ammessi   le   corrispondenze   postali,   telegrafiche,
radiotelegrafiche e messaggi che  possano  costituire  pericolo  alla
sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o  che
costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio. 
  Non sono altresi' ammesse, salvo quanto  disposto  nei  due  ultimi
commi del presente articolo, le corrispondenze di cui  al  precedente
comma, che siano  contrarie  al  buon  costume  o  contengano  frasi,
parole,  disegni  ingiuriosi,  scurrili  o  denigratori  a   chiunque
riferiti. 
  L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze  aperte,  che
in base alle  vigenti  disposizioni  siano  soggette  a  verifica,  o
sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi  di
cui al primo comma  deve  inviare  immediatamente  la  corrispondenza
stessa al pretore chiedendogli  di  pronunciarsi  sull'inoltrabilita'
della corrispondenza medesima. 
  Il pretore, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale,  decide
entro 24 ore con decreto motivato se la  corrispondenza  debba  avere
corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre  che
le circostanze lo consiglino. 
  Il decreto del pretore deve essere notificato nello  stesso  giorno
dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato lo oggetto e  al
mittente che sia stato identificato. 
  Avverso il decreto del pretore il mittente puo' proporre ricorso al
tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il
pubblico  ministero  e  previe  deduzioni  scritte  della   direzione
provinciale delle poste  e  delle  telecomunicazioni  competente  per
territorio o di un funzionario da essa delegato. 
  Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino  gli  elementi
di cui al secondo comma,  l'ufficio  postale  invita  il  mittente  a
sottoscrivere   l'invio   di   cui   trattasi   previo   accertamento
dell'identita' personale del mittente stesso. In caso di  rifiuto  ad
ottemperare a detto invito si applicano le  disposizioni  di  cui  ai
commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.