(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 113)
                              Art. 113. 
               Titoli da riscuotere per conto di terzi 
 
  L'Amministrazione assume l'incarico della riscossione di  somme  su
titoli ad essa affidati con le norme stabilite dal regolamento. 
  Gli  uffici  postali  al  ricevimento  dei  titoli  ne  curano   la
riscossione invitando, per iscritto ed in tempo utile, i  debitori  a
recarsi in ufficio a pagarli.