(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 114)
                              Art. 114. 
                   Titoli non riscossi - Protesto 
 
  A domanda dei committenti l'Amministrazione assume lo  incarico  di
invitare le persone da essi espressamente designate a  pagare  presso
l'ufficio postale i titoli non riscossi o di affidarli ad un pubblico
ufficiale per elevarne il protesto. 
  Le spese per il protesto devono essere anticipate  dai  committenti
nella  misura  stabilita  dall'Amministrazione   e   ad   essi   sono
rimborsate, nei modi indicati dal regolamento,  qualora  non  occorra
eseguire l'atto. 
  La  domanda  di  protesto  implica  l'obbligo  dei  committenti  di
sottostare     a     qualsiasi     maggiore     spesa      incontrata
dall'Amministrazione, anche nel caso  di  pagamento  nelle  mani  del
pubblico ufficiale incaricato del protesto. 
  I titoli non  riscossi  e  gli  atti  di  protesto  sono  rimandati
gratuitamente.