Art. 114. Titoli non riscossi - Protesto A domanda dei committenti l'Amministrazione assume lo incarico di invitare le persone da essi espressamente designate a pagare presso l'ufficio postale i titoli non riscossi o di affidarli ad un pubblico ufficiale per elevarne il protesto. Le spese per il protesto devono essere anticipate dai committenti nella misura stabilita dall'Amministrazione e ad essi sono rimborsate, nei modi indicati dal regolamento, qualora non occorra eseguire l'atto. La domanda di protesto implica l'obbligo dei committenti di sottostare a qualsiasi maggiore spesa incontrata dall'Amministrazione, anche nel caso di pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto. I titoli non riscossi e gli atti di protesto sono rimandati gratuitamente.