(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 117)
                              Art. 117. 
                      Facolta' dei committenti 
 
  E' consentito ai mittenti,  nei  modi  che  saranno  stabiliti  dal
regolamento, di ritirare i titoli spediti, di sospendere il  protesto
domandato e  di  autorizzare  l'accettazione  di  acconti,  anche  se
precedentemente esclusa.