(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 118)
                              Art. 118. 
                Responsabilita' dell'Amministrazione 
 
  L'Amministrazione risponde delle somme riscosse, ma non dei ritardi
od omissioni di qualsiasi specie, ne' della  mancata  consegna  degli
effetti alle persone designate od agli ufficiali pubblici  competenti
ad elevarne il protesto. 
  Nel caso di perdita di  pieghi  contenenti  titoli  da  riscuotere,
l'Amministrazione corrisponde ai mittenti le indennita' previste  dal
presente decreto per le  corrispondenze  raccomandate  o  assicurate,
secondo i casi.