Art. 12. Persone addette ai servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita' degli articoli 357 e 358 del codice penale.