(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 12)
                              Art. 12. 
Persone  addette  ai  servizi  postali,   di   bancoposta   e   delle
                          telecomunicazioni 
 
  Le  persone  addette  ai  servizi  postali,  di  bancoposta  e   di
telecomunicazioni, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono
considerate pubblici ufficiali od incaricati  di  pubblico  servizio,
secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformita'  degli
articoli 357 e 358 del codice penale.