(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 121)
                              Art. 121. 
           Divieto di apertura dei conti correnti postali 
 
  Non possono aprirsi conti correnti postali a favore di persone  che
risultino in stato di interdizione o di fallimento. 
  I  minori,  che  abbiano  compiuto  il  18°  anno  di  eta',   sono
considerati pienamente capaci per tutte  le  operazioni  relative  al
servizio dei conti correnti postali.