(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 124)
                              Art. 124. 
        Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro 
 
  Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante: 
    a) assegni trasferibili mediante girata; 
    b)  assegni  "non  trasferibili",  riscuotibili,  oltre  che  dal
beneficiario, anche da persona da  lui  delegata  all'incasso,  nella
forma prescritta dal regolamento; 
    c) "postagiro" per ordinare trasferimenti di somme da un  proprio
conto corrente postale ad altro conto corrente postale; 
    d)  assegni  fiduciari,  dei  quali  sia  stato  autorizzato   ad
avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti sono
determinati  con  decreto  del   Ministro   per   le   poste   e   le
telecomunicazioni. 
  I titoli di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  non  possono  essere
rilasciati in pagamento in forma fiduciaria. 
  L'Amministrazione non  risponde  della  autenticita'  delle  girate
apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari. 
  A richiesta del correntista e con le modalita' che  sono  stabilite
nel regolamento, previo  pagamento  dei  diritti  di  commissione  da
fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
possono  essere  addebitati  d'ufficio  sul  conto  del   correntista
richiedente ed accreditati sui conti  beneficiari  imposte  e  tasse,
premi assicurativi e canoni di utenza di servizi pubblici.