Art. 124. Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro Il correntista puo' disporre del proprio credito mediante: a) assegni trasferibili mediante girata; b) assegni "non trasferibili", riscuotibili, oltre che dal beneficiario, anche da persona da lui delegata all'incasso, nella forma prescritta dal regolamento; c) "postagiro" per ordinare trasferimenti di somme da un proprio conto corrente postale ad altro conto corrente postale; d) assegni fiduciari, dei quali sia stato autorizzato ad avvalersi dall'Amministrazione e le cui caratteristiche e limiti sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I titoli di cui alle lettere a), b) e c) non possono essere rilasciati in pagamento in forma fiduciaria. L'Amministrazione non risponde della autenticita' delle girate apposte sugli assegni trasferibili e su quelli fiduciari. A richiesta del correntista e con le modalita' che sono stabilite nel regolamento, previo pagamento dei diritti di commissione da fissare con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, possono essere addebitati d'ufficio sul conto del correntista richiedente ed accreditati sui conti beneficiari imposte e tasse, premi assicurativi e canoni di utenza di servizi pubblici.