(Codice postale e delle telecomunicazioni-art. 126)
                              Art. 126. 
Tasse sulle operazioni  a  mezzo  del  servizio  dei  conti  correnti
                               postali 
 
  Le operazioni di versamento e di pagamento effettuate a  mezzo  del
servizio dei conti correnti sono soggette a tassa ad eccezione  delle
seguenti: 
    1) le operazioni di postagiro; 
    2) i versamenti rappresentanti la commutazione  dei  crediti  dei
correntisti verso le Amministrazioni statali e parastatali, regionali
e gli altri enti pubblici; 
    3) i versamenti fatti dai correntisti sul proprio conto corrente; 
    4) i prelevamenti disposti dai correntisti con assegni a  proprio
favore non trasferibili; 
    5)  le  operazioni  di  versamento  e   di   pagamento   disposte
dall'Amministrazione postale. 
  L'Amministrazione ha facolta' di concedere agli enti pubblici ed ai
privati  esercenti  pubblici   servizi,   correntisti   postali,   di
effettuare il pagamento delle tasse sugli assegni da  essi  tratti  o
delle tasse sui versamenti affluiti sul loro conto,  in  una  o  piu'
soluzioni durante la gestione annuale  del  conto  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento e verso la  corresponsione  di  un  diritto
fisso da determinarsi ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.