Art. 127. Calcolo degli interessi Sui fondi versati in conto corrente postale e' corrisposto l'interesse determinato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro. L'interesse e' calcolato quindicinalmente sul credito minimo risultante nel corso della quindicina, senza calcolare le frazioni di mille lire; la somma che rappresenta gli interessi e' arrotondata a L. 10, trascurando le frazioni inferiori. I crediti quindicinali inferiori a L. 10.000 sono infruttiferi.